Anagrafe Canina

Ultima modifica 9 giugno 2022

Con L.R. 20/2012 art. 25 è stata istituita la Banca Dati regionale dell'anagrafe canina, la cui organizzazione sul territorio è affidata ai Comuni. 

Obbligo di registrazione all'anagrafe canina

Chiunque sia detentore di un cane è tenuto a registrarlo alla Banca Dati Regionale dell'anagrafe canina, dopo l'identificazione mediante marcatura elettronica con microchip.

Alla registrazione si provvede:

  • entro il sessantesimo giorno di vita dell'animale da parte del detentore della fattrice;
  • entro 10 giorni dalla data di acquisto o dall'inizio della detenzione per gli esemplari che non siano già registrati alla Banca Dati Regionale o che siano di provenienza estera. In ogni caso è obbligatoria la registrazione prima della cessione.

All'atto dell'identificazione viene assegnato e contestualmente inoculato al cane un codice di riconoscimento ed al detentore è addebitato il costo del microchip. Viene inoltre rilasciato il certificato di registrazione che deve accompagnare l'animale in tutti i trasferimenti.

L'operazione di identificazione e di registrazione alla Banca Dati Regionale è eseguita dall'Azienda per i servizi sanitari che può, a tal fine, stipulare convenzioni con veterinari liberi professionisti. Resta ferma la possibilità per il detentore di far eseguire a proprie spese l'identificazione e la registrazione da parte di un veterinario di fiducia, purchè autorizzato dall'Azienda per i servizi sanitari.

I veterinari nell'esercizio dell'attività professionale accertano che l'animale sia provvisto del codice di identificazione e qualora ne risulti sprovvisto ne danno comunicazione al Comune di residenza del detentore per i provvedimento di competenza e se autorizzati provvedono immediatamente all'identificazione ed alla registrazione alla Banca Dati Regionale.

I veterinari possono trasmettere il modello in allegato debitamente compilato o consegnarlo al detentore che provvederà a trasmetterlo all'Anagrafe canina.

Per la violazione di tali disposizioni è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 600 euro.

Obbligo di denuncia di altri eventi legati alla vita del cane

Il detentore del cane già registrato alla Banca Dati Regionale ha l'obbligo di denunciare al Comune di residenza (compilando il MODELLO ALLEGATO ed allegando copia del documento di identità):

  • lo smarrimento del cane entro 5 giorni;
  • la sottrazione del cane, allegando copia della denuncia all'autorità giudiziaria entro 5 giorni;
  • la cessione de cane a titolo oneroso o gratuito, comunicando contestualmente le generalità e l'indirizzo del nuovo proprietario, entro 10 giorni (il modello va compilato in n. 3 originali);
  • la morte del cane, allegando il certificato veterinario o quello del servizio pubblico o privato che ha curato il ritiro dell'animale, entro 30 giorni, a meno che il veterinario libero professionista accreditato abbia provveduto alla registrazione del decesso per via telematica;
  • la variazione di residenza entro 30 giorni;
  • la comunicazione di cui all'art. 5 della L.R. 20/2012, comma 2, entro 10 giorni (impossibilità a detenere il cane per seri e comprovati motivi).
  • il ritrovamento o la restituzione del cane smarrito o sottratto entro 10 giorni.

Nel caso di acquisizione del cane per successione è il soggetto che acquisisce il cane che deve sottoscrivere e compilare il modello e notificare all'Ufficio anagrafe caninca del Comune di propria residenza il modello entro 10 giorni.

Per i cani già registrati nelle banche dati di altre regioni la procedura di identificazione è sempre necessaria prima di procedere alla registrazione nel sistema della Banca Dati Regionale dei cani che siano già registrati presso l'anagrafe degli animali d'affezione nelle regioni di provenienza. In questi casi, il detentore si deve rivolgere, seconda libera scelta, al veterianrio ufficiale o libero professionista accreditato che procede all'adempimento osservando al procedura operativa per l'identificazione e la registrazione.

Per la violazione di tali disposizioni è prevista sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 600 euro.

Il passaporto per gli animali da compagnia

Il regolamento CE n. 998/2003 dell'Unione europea stabilisce che cani, gatti e furetti che viaggiano nei paesi dell'Unione europea devono avere un passaporto. Il documento identificativo, rilasciato dalle aziende sanitarie, è obbligatorio dal 1 ottobre 2004.

Per verificare che il passaporto appartiene a quel determinato cane o gatto, le aziende sanitarie, prima di rilasciarlo, dovranno verificare che sia presente il microchip identificativo.

Il passaporto è necessario per tutelarsi dai rischi sanitari e deve contenere i dati anagrafici del proprietario dell'animale, deve certificare le eventuali vaccinazioni effettuate all'animale e obbligatoriamente la vaccinazione antirabbica effettuata almeno 21 giorni prima della partenza. Nel caso di Gran Bretagna, Irlanda e Svezia, sarà necessario anche un test immunologico di verifica degli anticorpi della rabbia da effettuare nei tempi richiesti da ciascun Paese.

Ventiquattro ore prima della partenza il veterinario certificherà, apponendo un timbro sul passaporto, che l'animale è in condizioni di salute idonee per il viaggio.

Allegati

DENUNCIA AL COMUNE DI RESIDENZA
28-05-2022

Allegato formato pdf


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