Elettorale attivo e passivo

Ultima modifica 31 maggio 2022

ELETTORATO

Formano l'elettorato attivo tutti i cittadini italiani che abbiano compiuto il 18° anno di età e non si trovino in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2 del T.U. n. 223/1967, ovvero coloro che sono "elettori".

Per alcune tipologie di elezioni (comunali e parlamento europeo) sono state introdotte norme per favorire l'esercizio del voto e di eleggibilità alle elezioni comunali di cittadini dell'Unione Europea che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza: essi, previa domanda e iscrizione in apposite liste, possono partecipare all'elezione degli organi del Comune e delle Circoscrizioni in cui sono residenti, concorrendo quindi alla formazione del corpo elettorale attivo. Formano l'elettorato passivo i candidati alle singole elezioni.

Cittadini di uno Stato membro dell'Unione Europea residenti in Italia

Il decreto legge 24 giugno 1994 convertito con la legge 3 agosto 1994, n. 483 ha dato attuazione alla direttiva 93/109 del Consiglio dell'Unione Europea del 6 dicembre 1993, relativa alle modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini. Il decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197 "Attuazione della direttiva 94/80/CE concernente le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell'Unione europea che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza", riconosce invece ai cittadini dell'Unione Europea residenti in Italia il diritto di esercitare il voto per l'elezione del Sindaco e del Consiglio comunale e riconosce anche il diritto di essere eleggibili alla carica di consigliere comunale (restando esclusa la possibilità di candidarsi alla carica di Sindaco).

Il cittadino comunitario od il personale diplomatico o consolare nonché il relativo personale dipendente che intendono esercitare questi diritti devono richiedere l'iscrizione in una apposita lista elettorale "aggiunta", presentando una domanda all'ufficio elettorale del Comune di residenza.

L'iscrizione nelle liste aggiunte comporta l'emissione della corrispondente tessera elettorale che verrà consegnata con le medesime modalità previste per i cittadini italiani.

I cittadini stranieri (extracomunitari), la cui cittadinanza non appartiene ad uno Stato membro della U.E., essendo esclusi dall'esercizio del diritto di voto per le elezioni italiane, non possono chiedere il rilascio della tessera elettorale.

Capacità elettorale

La qualità di elettore, ai sensi dell'art. 48 della Costituzione, viene conferita a tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età e che sono iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Repubblica: l'art. 1 del T.U. n. 223/1967, proprio in virtù del precetto costituzionale, stabilisce che "sono elettori tutti i cittadini italiani che abbiano compiuto il 18° anno di età e non si trovino in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2". A tal fine è quindi necessario il possesso dei seguenti requisiti:

Cittadinanza italiana. Si acquista per nascita, per beneficio di legge o per naturalizzazione (Decreto del Presidente della Repubblica) [norma di riferimento legge 5 febbraio 1992, n. 91 "Nuove norme sulla cittadinanza"].Maggiore età. E' condizionata al compimento della maggiore età, a norma dell'art. 14 della legge 8 marzo 1975, n. 39 [La maggiore età fa acquistare il diritto elettorale attivo ad esclusione della elezione per il Senato della Repubblica per la quale è previsto che gli elettori devono aver compiuto il 25° anno di età].

Assenza di cause ostative che precludono l'iscrizione nelle liste elettorali: vi rientrano i provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria, comportanti l'applicazione di misure di sicurezza detentive o personali (libertà vigilata o divieto di soggiorno in uno o più comuni o province), della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici, ecc. (art. 2 del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223), e si possono riassumere brevemente:

Non sono elettori:
- coloro che sono sottoposti, in forza di provvedimenti definitivi, alle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come da ultimo modificato dall'articolo 4 della legge 3 agosto 1988, n. 327, finché durano gli effetti dei provvedimenti stessi;
- coloro che sono sottoposti, in forza di provvedimenti definitivi, a misure di sicurezza detentive o alla libertà vigilata, a norma dell'articolo 215 del codice penale, finché durano gli effetti dei provvedimenti stessi;

i condannati a pena che comporta la interdizione perpetua dai pubblici uffici;
- coloro che sono sottoposti all'interdizione temporanea dai pubblici uffici, per tutto il tempo della sua durata.

Le sentenze penali producono la perdita del diritto elettorale solo quando sono passate in giudicato. La sospensione condizionale della pena non ha effetto ai fini della privazione del diritto di elettorato".


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