Matrimoni Separazioni Divorzi

Ultima modifica 31 maggio 2022

Matrimonio

Matrimonio civile/concordatario

Il matrimonio è un negozio giuridico (= manifestazione di volontà) tra due parti di sesso opposto con il quale gli sposi assumono reciprocamente degli impegni. Con il matrimonio si ha il riconoscimento giuridico della famiglia e l’acquisizione dello status di “coniuge”.

L’art. 29 della Costituzione decreta il riconoscimento della famiglia fondata sul matrimonio e questo è regolato dagli artt. 84 e seguenti del Codice Civile. Sino all’entrata in vigore della legge n. 898/1970 (divorzio), il vincolo matrimoniale era indissolubile.

Il matrimonio, civile o religioso, non può essere celebrato prima del 4° giorno compiuta la pubblicazione e non oltre il 180° giorno dalla stessa. Nel giorno concordato con le parti, l’ufficiale di stato civile ( Sindaco o suo delegato) nella Casa Comunale, alla presenza di 2 testimoni, celebra il matrimonio.

La celebrazione del matrimonio è preceduta dall'affissione delle pubblicazioni di matrimonio, per un periodo di 8 giorni all'Albo Pretorio dei Comuni di residenza degli sposi. La richiesta va fatta all'Ufficiale di Stato Civile di uno dei due comuni predetti, previo appuntamento. Gli sposi al momento della richiesta di pubblicazione per matrimonio civile non devono presentare alcun certificato. In caso di rito concordatario e' necessario produrre la richiesta di pubblicazione di matrimonio  rilasciata dal ministro di culto.

Accordo di separazione o divorzio in Comune

Rif. normativo: articolo 12 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n.162.

Per informazioni o appuntamenti contattare l'Ufficiale di stato civile telefonicamente allo 0431972722 o via posta elettronica statocivile@comune.fiumicellovillavicentina.ud.it

Per avviare il procedimento compilare e consegnare al protocollo il modulo allegato

L’11 dicembre 2014 è entrata in vigore la norma che permette di separarsi, divorziare o modificare le precedenti condizioni di separazione o divorzio, in maniera consensuale, senza rivolgersi ad uno studio legale od al tribunale con l’assistenza facoltativa di un avvocato.

Dove?

Ai coniugi è data la possibilità di presentare una richiesta congiunta all’ufficiale dello stato civile del Comune:

- di residenza di uno dei coniugi,

- in cui è iscritto l’atto matrimonio a seguito di celebrazione

- in cui è trascritto l’atto di matrimonio celebrato con rito religioso

- in cui è trascritto l’atto di matrimonio celebrato all’estero

Chi si può avvalere di questa modalità semplificata?

Tutte quelle coppie che tra di loro:

- non abbiano figli minori;

- non abbiano figli maggiorenni incapaci (cioè sottoposti a tutela, curatela, amministrazione di sostegno);

- non abbiano figli maggiorenni portatori di handicap grave (Legge n.104/1992);

- non abbiano figli maggiorenni economicamente non autosufficienti;

- raggiungano l’accordo senza alcuna clausola contenente “patti di trasferimento patrimoniale” produttivi di effetti traslativi di diritti reali (es: l’uso della casa coniugale, passaggi di proprietà dell’abitazione). Sono ammessi rapporti obbligatori che non producono effetti traslativi (es: obbligo di pagamento di una somma di denaro a titolo di assegno periodico, sia in caso di separazione [c.d. assegno di mantenimento], sia nel caso di richiesta congiunta di divorzio [c.d. assegno divorzile]. Non è ammessa la previsione della corresponsione, in un’unica soluzione dell’assegno periodico di divorzio [c.d. liquidazione una tantum]).

In presenza di figli minorenni od in presenza di figli maggiorenni che si trovino nelle condizioni di cui sopra, non si può effettuare la procedura in Comune ma è invece possibile ricorrere alla negoziazione assistita presso uno studio legale, con l’assistenza di almeno un avvocato per parte, oppure al tribunale.

Come avviare la procedura

Rivolgersi all'ufficiale di stato civile per chiedere informazioni sulla documentazione occorrente sottoscrivendo successivamente, da parte di entrambi i coniugi, specifico modulo per l'avvio del procedimento conferendo la documentazione ed i dati necessari all'acquisizione d'ufficio dell'ulteriore documentazione.

Acquisiti i documenti necessari, l’ufficiale di stato civile concorderà l'appuntamento con entrambi per sottoscrivere l’accordo.

Sottoscrizione dell’accordo e sua conferma

Il giorno dell’accordo, l’ufficiale di stato civile riceverà da ciascun coniuge la dichiarazione di volontà per separarsi, divorziare o modificare le precedenti condizioni di separazione o divorzio, secondo le condizioni pattuite. Con la sottoscrizione dell’accordo viene anche fissato un nuovo appuntamento per la conferma dello stesso, non prima di 30 giorni.

Alla data del secondo appuntamento i due coniugi devono ripresentarsi davanti all'ufficiale di stato civile per sottoscrivere la conferma dell’accordo.

La mancata comparizione nel giorno concordato varrà quale mancata conferma dell’accordo e quindi rinuncia. In tal caso il procedimento andrà eventualmente rifatto dall'inizio.

Documenti da presentare

- Documenti di identità;

- Nel caso di divorzio: Sentenza di separazione, passata in giudicato da almeno 12 mesi per la procedura di separazione giudiziale, e di 6 mesi nel caso di separazione consensuale a far data dalla presentazione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale oppure copia dell’accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da avvocati, trascorsi più di 6 mesi dalla data certificata nell'accordo stesso, oppure l’atto contenente l’accordo di separazione concluso davanti all'ufficiale dello stato civile, trascorsi più di 6 mesi dalla data dell’atto contenente l’accordo stesso.

- Nel caso di modifica delle precedenti condizioni: Precedente accordo di separazione / divorzio.

Costi del procedimento

Il procedimento prevede un costo di Euro 16,00 da versare all'atto della firma dell’accordo.

Decorrenza degli effetti

Nei casi di separazione e divorzio l’efficacia si avrà con la conferma dell’accordo mentre gli effetti giuridici decorreranno dalla data dell’accordo.

Nel caso di modifica delle condizioni di separazione o divorzio, l’accordo è immediatamente efficace.

Allegati

Richiesta avvio procedimento formato PDF
28-05-2022

Allegato formato pdf

Richiesta avvio procedimento formato WORD
28-05-2022

Allegato formato rtf


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