Unioni Civili

Ultima modifica 31 maggio 2022

La procedura per la costituzione dell’unione civile prevede una richiesta congiunta da parte degli interessati, contenente le dichiarazioni dei dati anagrafici e l’insussistenza di impedimenti, da rivolgersi all’ufficiale dello stato civile di un comune di loro scelta.

L’ufficiale dello stato civile dovrà verificare che si tratti di persone maggiorenni, dello stesso sesso e che non sussistano impedimenti di cui all’art. 1 comma 4 della legge 76/2016; redigerà successivamente un processo verbale della richiesta che dovrà essere sottoscritto dall’ufficiale dello stato civile e dalle parti.

Inoltre, dovrà essere indicata la data prevista per rendere la dichiarazione congiunta di costituzione dell’unione civile e che tale data dovrà essere successiva al termine di quindici giorni previsto dall’art. 2 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2016, n. 144.

Nel caso in cui una delle due parti sia inferma o si trovi nell’impossibilità di recarsi presso la casa comunale, sarà l’ufficiale dello stato civile che si recherà presso la sede dove si trova l’interessato, per ricevere la richiesta di voler costituire l’unione civile congiuntamente da parte di entrambi.

Dopo la fase di ricezione della richiesta degli interessati e formazione del processo verbale, si stabilisce che, entro quindici giorni dalla presentazione della richiesta, l’ufficiale dello stato civile dovrà verificare l’esattezza delle dichiarazioni di cui all’art. 1 comma 2 della legge e dovrà acquisire i documenti ritenuti necessari per provare l’inesistenza delle cause impeditive indicate nell’art. 1 comma 4; in sostanza, viene prevista la procedura di verifica ed accertamento tipica delle pubblicazioni di matrimonio.

Per la costituzione formale dell’unione, viene richiesta la presenza personale e congiunta di entrambe le parti, sono necessari due testimoni ed il comune competente è quello dove è stata presentata la richiesta; l’ufficiale di stato civile riceve la dichiarazione di voler costituire l’unione civile e menziona il contenuto dei commi 11 e 12 dell’art. 1 della legge 76/2016; la registrazione del verbale avviene mediante iscrizione nel registro delle unioni civili.

Tale atto andrà trasmesso ai comuni di nascita per le annotazioni marginali.

Con riferimento alla scelta del cognome, come consentito dal comma 10 dell’art. 1 legge 76/2016, la parte può dichiarare all’ufficiale di stato civile di voler anteporre o posporre il proprio cognome, se diverso, a quello comune.

Viene altresì disciplinata l’ipotesi in cui all’interno di una coppia eterosessuale uno dei coniugi ottenga la rettificazione di sesso, cosicchè la coppia risulti composta da persone dello stesso sesso.

Gli interessati dovranno rendere una dichiarazione congiunta di non voler sciogliere il matrimonio o cessarne gli effetti civili; tale dichiarazione dovrà essere resa difronte all’ufficiale di stato civile competente che è quello di iscrizione o trascrizione del matrimonio; questo comporterà l’automatica instaurazione dell’unione civile.

All’atto della costituzione dell’unione civile le parti possono dichiarare la scelta del regime patrimoniale dell’unione stessa.

In assenza di specifica indicazione, il regime patrimoniale dell’unione sarà quello della comunione dei beni.

Lo scioglimento dell’unione civile avverrà sia rivolgendosi all’ufficiale dello stato civile con accordo a norme dell’art. 12 della legge 162/2014, sia con negoziazione assistita di fronte agli avvocati ai sensi dell’art. 6 della citata legge.

Nel primo caso le parti dovranno rivolgersi all’ufficiale di stato civile del comune di residenza degli interessati o del comune di iscrizione o trascrizione dell’unione civile e l’accordo sarà iscritto nel registro provvisorio delle unioni civili ed annotato a margine degli atti di nascita degli interessati, mentre qualora le parti si fossero rivolte agli avvocati, la convenzione di negoziazione assistita verrà trascritta nel registro provvisorio delle unioni civili del comune in cui l’unione civile è stata iscritta o trascritta con conseguente annotazione a margine degli atti di nascita ed aggiornamento dei dati anagrafici degli interessati.

La certificazione dell’unione civile avverrà secondo quanto disposto dall’art. 1 comma 9 della legge 76/2016; il documento conterrà i dati anagrafici degli interessati, l’indicazione del regime patrimoniale e della residenza, oltre ai dati anagrafici e alla residenza dei testimoni.

Inoltre, viene previsto il documento che il cittadino straniero dovrà presentare nel caso in cui voglia costituire una unione civile in Italia; il nulla osta, ai sensi dell’art. 116 c.c., consta in una dichiarazione dell’autorità competente del proprio paese dalla quale risulti che, giusta le leggi a cui è sottoposto, nulla osta nell’unione civile.

L’art. 8, comma 3, del DPCM sopra citato stabilisce che gli atti di unione civile tra persone dello stesso sesso, contratti all’estero possono essere trascritti su richiesta degli interessati nel Registro delle Unioni Civili.

L’atto dovrà essere prodotto tradotto e legalizzato secondo le norme vigenti.

Non sono trascrivibili nel Registro delle Unioni Civili, le unioni civili contratte all’estero tra persone di sesso diverso. 


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